Con la circolare n.
39 l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni
chiarimenti in merito all’introduzione di nuove
disposizioni in materia di deducibilità delle
erogazioni liberali effettuate a favore di
organismi del terzo settore, previste dall’art.
14 del D.L. n. 35/2005.
I soggetti
erogatori delle liberalità e beneficiari,
quindi, delle deduzioni sono:
le persone
fisiche soggette all’Irpef;
gli enti
soggetti all’Ires.
I soggetti
beneficiari delle erogazioni liberali deducibili
sono:
le Onlus di cui
all’art. 10 del decreto legislativo n. 460
del 1997, comprese le Onlus di diritto e le
Onlus parziali;
le Associazioni
di promozione sociale iscritte nel registro
nazionale;
le Fondazioni e
Associazioni riconosciute aventi per oggetto
statuario tutela, promozione e
valorizzazione dei beni di interesse
artistico, storico e paesaggistico.
Oggetto delle
erogazioni liberali sono il denaro e i beni in
natura per questi ultimi è deducibile un importo
pari al relativo valore normale, ovvero il
prezzo di mercato.
Il limite della
deducibilità è il 10% del reddito
complessivamente dichiarato e comunque nella
misura massima di 70.000,00 euro annui e fino al
minore dei due limiti.
L’erogazione delle
liberalità in denaro può essere fatta presso la
banca, l’ufficio postale o con sistemi di
pagamento quali carte di debito, di credito e
prepagate,assegni bancari e circolari.
Il soggetto
beneficiario delle erogazioni, a sua volta, ha
l’obbligo della tenuta di scritture contabili
complete e analitiche e redazione, entro quattro
mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un
apposito documento che rappresenti adeguatamente
la situazione patrimoniale, economica e
finanziaria.
In caso di
violazione dei presupposti di deducibilità la
sanzione originaria di cuiall’art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 471 del 1997 è
maggiorata del 200%.
E’ vietato il
cumulo delle deduzioni in argomento con altre
agevolazioni fiscali previste a titolo di
deduzione o detrazione di imposta da altre
disposizioni di legge, a prescindere
dall’importo delle liberalità erogate.
Con la circolare n. 39 l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito all’introduzione di nuove disposizioni in materia di deducibilità delle erogazioni liberali effettuate a favore di organismi del terzo settore, previste dall’art. 14 del D.L. n. 35/2005.
I soggetti erogatori delle liberalità e beneficiari, quindi, delle deduzioni sono:
le persone fisiche soggette all’Irpef;
gli enti soggetti all’Ires.
I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali deducibili sono:
le Onlus di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, comprese le Onlus di diritto e le Onlus parziali;
le Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale;
le Fondazioni e Associazioni riconosciute aventi per oggetto statuario tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.
Oggetto delle erogazioni liberali sono il denaro e i beni in natura per questi ultimi è deducibile un importo pari al relativo valore normale, ovvero il prezzo di mercato.
Il limite della deducibilità è il 10% del reddito complessivamente dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui e fino al minore dei due limiti.
L’erogazione delle liberalità in denaro può essere fatta presso la banca, l’ufficio postale o con sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate,assegni bancari e circolari.
Il soggetto beneficiario delle erogazioni, a sua volta, ha l’obbligo della tenuta di scritture contabili complete e analitiche e redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
In caso di violazione dei presupposti di deducibilità la sanzione originaria di cuiall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997 è maggiorata del 200%.
E’ vietato il cumulo delle deduzioni in argomento con altre agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o detrazione di imposta da altre disposizioni di legge, a prescindere dall’importo delle liberalità erogate.